Art.1
Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme è un Ordine Cavalleresco internazionale, non nazionale ed ecumenico, in continuità diretta dall’Ordine originale degli Ospitalieri di San Giovanni fondato in terra Santa nel 1048.
Questo Ordine diviene ecumenico e aperto ad ogni disciplina di vita religiosa da quando S.A.R. lo Zar Paolo I, imperatore di tutte le Russie, fu eletto e accettò orgogliosamente di esserne il Gran Maestro nel 1798.
Scopo dell’ordine è di praticare gli insegnamenti evangelici cristiani di ecumenicità e fratellanza tra I popoli, in particolar modo dedicandosi alle cause umanitarie, allo sviluppo di servizi, di qualunque genere o tipo, a favore delle persone bisognose o in difficoltà, favorendo i contatti fra i popoli e le culture.
L’Ordine non interferisce nelle questioni politiche degli stati.
Art.2
L’Ordine è di collazione della Real Casa Paternò Castello, è ereditario e vive e potrà rimanere in vita, esclusivamente sotto la Protezione della Real Casa Paternò Castello Guttadauro d’Ajerbe d’Aragona di Valencia e Sardegna che continuerà a portare avanti i principi di sovranità, extra territorialità e fons honorum che sono state onorate e convalidate da numerosi Trattati, Atti, Bolle, Editti e Ukase (come i Trattati di Amiens del 1802) nel continuo esercizio dei suoi antichi diritti, privilegi e prerogative.
Art.3 Anche se gli incarichi sono in capo alla stessa persona, vanno distinti I ruoli del Principe Protettore e del Gran Maestro.
La figura di comando è del Gran Maestro e il Principe Protettore ha la funzione di garantire la fons honorum e tutti gli altri diritti ad essa connessi e, rappresenta l’Organo di Suprema Garanzia e Controllo sulla vita e sulle iniziative dell’Ordine.
a – L’Ordine è e sarà protetto vita natural durante da S.A.R. Don Thorbjorn I° e successivamente dai suoi eredi sia maschili che femminili; se per qualsiasi causa o ragione l’Ordine o chi per Esso dovesse allontanarsi dalla Protezione della Real Casa Paternò Castello Guttadauro d’Ajerbe d’Aragona di Valencia e Sardegna, esso dovrà ritenersi sciolto, a meno che la predetta Real Casa non nomini un diverso Principe Protettore, purchè dotato di Fons Honorum secondo le regole araldiche.
b- Il Principe Protettore può assumere l’incarico di Gran Maestro dell’Ordine o in casi gravi o particolari incaricare un terza persona di tale titolo, definito Gran Maestro Vicario
c- Il Principe Protettore può in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, revocare il titolo di Gran Maestro.
Art.4
La Costituzione dell’Ordine potrà essere cambiata in qualsiasi momento solo ed esclusivamente dal Principe Protettore, purchè questi abbia compiuto il quaratesimo anno d’età.
Ogni carica dell’Ordine dovrà essere proclamata e/o confermata dal Gran Maestro, con il gradimento del Principe Protettore, e solo Egli potrà revocarla in qualsiasi momento.
Art.5
I principali obiettivi dell’Ordine sono di diffondere i principi della cavalleria cristiana ecumenica a difesa della civiltà cristiana e rendersi servitore dei poveri, dei malati e dei bisognosi, secondo quanto l’Ordine ha praticato sin dalla sua origine a Gerusalemme, mantenendo fede al motto “Pro Fide – Pro utilitate Hominum”:
Art.6
L’Ordine è sotto la celeste protezione di San Giovanni, il cui genetliaco ricorre il ventiquattro (24) giugno ed è celebrato come il Giorno del santo Patrono dell’Ordine.
Art.7
L’Ordine può scegliere di avere anche dei Protettori religiosi.
Art.8
L’Ordine può riconoscere Diritti Ereditari dei membri e proteggere la proprietà privata nella forma di titoli nobiliari e di blasoni individuali.
Art.9
Il Motto dell’Ordine è “Pro Fide, pro utilitate Hominum”.
Art.10
IL Supremo Gran Consiglio è un organo consultivo del Principe Protettore.
Il Principe è di diritto Presidente del Supremo Gran Consiglio. In sua assenza, presiederanno al Consiglio Supremo il Gran Maestro, Il Gran Maestro Vicario o il Luogotenente.
Art.11
Il Sovrano Gran Consiglio è composto da un numero dispari di persone scelte direttamente dal Principe Protettore.
– Il Sovrano Gran Consiglio è un organo consultivo e propositivo, istituito e regolato dal Principe Protettore
– Lo scopo del Sovrano Gran Consiglio è di aiutare il Principe Protettore nella gestione dell’Ordine, stilare il programma annuale, organizzare gli incontri, vagliare la nomina di nuovi Cavalieri, proporre qualsiasi cosa ritenga sia opportuno per il bene dell’Ordine.
– Il SGC ha anche la funzione disciplinare unicamente nei confronti di violazioni commesse dal Gran Maestro, se diverso dal Principe Protettore, e dal Luogotenente dell’Ordine ed unicamente su iniziativa del Principe Protettore
– Solamente in assenza del Principe Protettore e del Gran Maestro, il Supremo Gran Consiglio diviene l’organo consultivo e di controllo sull’attività del Gran Maestro Vicario, con facoltà di veto sugli atti di quest’ultimo qualora essi fossero contrari ai principi dell’Ordine;
– La durata del loro incarico è biennale e non rinnovabile
– Il Sovrano Gran Consiglio dovrà riunirsi almeno due volte all’anno.
Tutti possono restare in carica solo fino all’età di settantacinque (75) anni; però un Decreto speciale del Principe Protettore può prorogare le cariche a vita.
Tutti i membri del Supremo Gran Consiglio, mentre sono in carica, manterranno il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni.
Art.12
L’organo esecutivo dell’Ordine è il Governo dell’Ordine al quale sono conferite tutte le funzioni idonee a rendere effettivo ed a dare attuazione alle indicazioni ed alle linee guida stabilite dal Gran Maestro.
Esso può emanare Decreti e atti di natura amministrativa ed esecutiva
Art.12
Il Governo è costituito dai seguenti membri eletti dal Gran Maestro:
– Gran Cancelliere
– Luogotenente (quando nominato)
– dai Ministri
Ogni Ministro proposto dal Gran Maestro deve essere approvato dal Principe Protettore.
I Ministri e altri eventuali Dignitari avranno una durata dell’incarico di anni 3 salvo revoca del Gran Maestro o dimissionari.
La revoca proposta dal Gran Maestro, deve essere avvallata dal Principe Protettore.
Art.13
I contratti fra i membri, saranno conclusi secondo i principi dell’Ordine, inclusi, ma non limitati a quelli che riguardano: associazioni, società, obbligazioni, contratti, donazioni, successioni, matrimoni, divorzi e separazioni.
A questo riguardo i membri possono sempre risolvere le proprie questioni di comune accordo per iscritto.
In caso di un eventuale disaccordo fra le parti contraenti, e se non espressamente indicato il contrario, non possono adire alla magistratura ordinaria dello stato sul cui territorio hanno avuto origine i contratti, risolvendo la controversia con un arbitrato vincolante istituito presso il Grand Jury d’Onore, secondo le regole stabilite dallo stesso, approvate e promulgate dal Gran Maestro
La sentenza arbitrale obbligherà le parti contraenti.
Art.14
Un Luogotenente può essere nominato dal Principe Protettore e dal Gran Maestro per assisterlo.
Nell’interregno che si presenta fra la morte o le dimissioni del Principe Protettore e/o del Gran Maestro e la nomina o l’indicazione di un successore permanente, o se, per una ragione qualsiasi, la carica del Gran Maestro è lasciata vacante, il Luogotenente agirà per suo conto se già nominato.
Qualora non sia presente la carica di Luogotenente, il Supremo Gran Consiglio provvederà a nominare un Gran Maestro Vicario in attesa che il Principe Protettore provveda alle nuove nomine o, in alternativa. Ad assumere direttamente la carica di Gran Maestro..
Un Luogotenente ad interim nominato rimarrà fino a che non sarà eletto un successore del Principe e Gran Maestro. Dopo di che viene a cessare la carica del Luogotenente ad interim.
Il Luogotenente potrà occuparsi unicamente dell’ordinaria amministrazione dell’Ordine; in ogni caso il Gran Cancelliere o, in assenza anche di questi, il Luogotenente dovrà convocare il Gran Consiglio entro trenta giorni dall’evento che ha portato alla sua nomina come vicario
Art.15
Il Gran Cancelliere è il Direttore Generale dell’Ordine.
E’ responsabile di implementare le decisioni di politica del Governo e del Consiglio Supremo, e anche di certificare e registrare le attività dell’Ordine. Il Gran Cancelliere resterà in carica per un periodo di tempo indeterminato a discrezione del Principe Protettore e del Gran Maestro dell’Ordine.
Art.16
Ad alcuni membri anziani del Consiglio Supremo dell’Ordine può essere concesso il privilegio di rimanere nel Consiglio Supremo.
La loro posizione sarà di Membro Onorario a Vita. Questi Membri Onorari a Vita possono essere rimossi per violazione delle regole o se sono pregiudizievoli alla funzione del Consiglio Supremo.
Questi Membri Onorari a Vita non avranno diritto di voto nel Consiglio Supremo, ma parteciperanno alle deliberazioni con funzione consultiva. I Membri Onorari a Vita manterranno a vita il titolo di Senatore del Sovrano Ordine di San Giovanni.
Art.17
Il Principe Protettore o il Gran Maestro hanno facoltà di nominare un Segretario Generale di Stato. Quando eletto, i suoi poteri di ispezione, controllo e supervisione sono indicati in uno specifico decreto ed eventualmente nelle successive modifiche.
Art.18
La Lingua ufficiale dell’Ordine è l’inglese. Comunque, tutte le Leggi e i Decreti degli organi giurisdizionali possono essere compilati e enunciati nella lingua più adatta. In caso di conflitto, Il Principe e Gran Maestro emanerà la versione finale e definitiva di detto documento.
I Gradi dell’Ordine
Art.19
I gradi cavallereschi per i gentiluomini, in ordine ascendente di anzianità, sono:
1. Cavaliere (di Grazia o Giustizia)
2. Cavaliere Commendatore (di Grazia o Giustizia)
3. Cavaliere Gran Ufficiale (di Grazia o Giustizia)
4. Cavaliere Comm. Di Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
5. Balì (di Grazia o Giustizia)
6. Balì di Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
Art.20
I gradi cavallereschi per le gentildonne, in ordine ascendente di anzianità, sono:
1. Dama (di Grazia o Giustizia)
2. Dama Commendatore (di grazia o Giustizia)
3. Dama Gran Ufficiale (di Grazia o Giustizia)
4. Dama Comm. di Gran Croce (di Grazia o Giustizia)
Art.21
I gradi cavallereschi dell’Ordine sono concessi nella categoria di giustizia a quei postulanti che possono dare prova di nobiltà; o nella categoria di grazia a coloro che non possono fornire tale prova, ma che, con il servizio, hanno dimostrato il proprio merito e dedizione ai suoi ideali.
L’Ordine può anche rilasciare a persone meritevoli di qualsiasi fede uno speciale Certificato di Merito, che è riservato ai non membri.
Art.22
I gradi di pre-accollata per i gentiluomini sono:
1. Paggio
2. Donato
3. Scudiero
Art.23
I gradi di pre-accollata per le gentildonne sono:
1. Dama di Onore
2. Damigella
3. Sorella Servente
Art.24
I gradi ecclesiastici dell’Ordine, in ordine ascendente di anzianità sono:
1. Ufficiale religioso
2. Superiore religioso
3. Superiore religioso capo
Art.25
L’Onorificenza Balì di Gran Croce è solitamente riservata ai Gran Maestri, Luogotenente Gran Maestro, Gran Cancelliere e ad altri Grandi Ufficiali dell’Ordine.
Talvolta può essere conferita ad altri il cui servizio e devozione agli interessi dell’Ordine meritano un riconoscimento eccezionale, come per esempio i dieci anni come membro del Consiglio Supremo.
Solo un numero limitato viene elevato al titolo di Balì a discrezione del Principe e Gran Maestro e possono essere proposti dal Gran Cancelliere.
L’Ammissione all’Ordine
Art.26
La condizione di membro dell’Ordine è ristretta ai seguaci professi di qualsiasi nazionalità, il cui merito, reputazione e prova di sincere intenzioni sono accettabili sia al Priorato che al Gran Priorato che hanno giurisdizione; e che sono preparati a onorare e a sostenere gli alti ideali dell’Ordine e a contribuire alla sua salvaguardia, crescita e splendore.
Art.27
L’età minima per l’ammissione ai gradi cavallereschi è di 18 anni. Gli Scudieri e le Damigelle devono aver raggiunto l’età di 14 anni; i Paggi e le Damigelle di Onore devono aver raggiunto l’età di 12 anni.
Art.28
Le domande di ammissione all’Ordine devono essere dirette in prima istanza al Priore che ha giurisdizione e devono essere accompagnate dalla documentazione che può essere prescritta di volta in volta. Il Consiglio del Priorato esaminerà i documenti e provvederà al colloquio con il candidato. Se soddisfatto, la documentazione sarà trasmessa alla segreteria Generale tramite il relativo (eventuale) Gran Priorato.
Art.29
L’ammissione all’Ordine sarà con investitura dopo un periodo di prova di postulanza. Tutte le investiture devono essere autorizzate dal Principe Protettore o dal Gran Maestro o dal Gran Cancelliere prima di essere fatte.
Art. 30
L’Uniforme ufficiale dell’Ordine per i Cavalieri sarà una veste nera con Croce Maltese bianca al centro del petto, e un Mantello Nero con una croce maltese bianca sulla spalla sinistra/zona del petto, la croce deve essere di circa 10” in larghezza, le vesti e le cappe devono essere indossate solo nelle funzioni ufficiali.
L’abito per le Dame sarà un abito lungo nero con davanti dei passanti bianchi (campione disponibile); in futuro potrebbe essere modificato o cambiato.
Art.31
I prescritti diritti di cancelleria (diritti di passaggio) devono essere pagati prima dell’investitura e sono dovuti solo al Tesoriere di Stato.
Art.32
Tutti i membri dell’Ordine sono obbligati a fare un’oblazione annuale alla sede centrale dell’Ordine e a contribuire alle opere di carità del proprio Priorato.
L’investitura dei membri
Art.33
L’ammissione formale all’Ordine, il conferimento dell’accollata, o la nomina a un grado, onore o carica più alti, saranno celebrati in conformità con i riti e le cerimonie tradizionali nei tempi e luoghi che possono essere considerati desiderabili e convenienti. In queste occasioni, e in tali altre congregazioni come può essere decretato di quando in quando, saranno indossati il mantello e l’emblema dell’Ordine.
I membri clericali dell’Ordine
Art.34
Secondo la tradizione, i postulanti in Ordini religiosi e chi è Ministri di Religione, non ricevono l’accollata, né portano un grado cavalleresco. Hanno il titolo di Ufficiali Religiosi dell’Ordine, a meno che non vogliano essere solo Cavalieri.
Le Promozioni
Art.35
La promozione all’interno dei ranghi della pre-accollata e dei paggi e scudieri ai ranghi cavallereschi è subordinata al fatto che il membro abbia raggiunto l’età richiesta e abbia servito l’Ordine in maniera esemplare.
Art.36
Le promozioni al grado cavalleresco più alto sono concesse al completamento del numero richiesto degli anni di servizio esemplare nell’Ordine o in riconoscimento di un sostanziale contributo al suo lavoro o per meriti verso l’Ordine o il Principe Protettore
I Gran Priorati – I Priorati – Le Commende
Art.37
L’Ordine è organizzato in Gran Priorati, Priorati, Commende che sono autonomi in tutte le questioni salvo quello definito da questo Statuto e riservato al Governo o al Consiglio Supremo.
Art.38
Un Ufficiale Superiore delegato è nominato dal Principe protettore o dal Gran Maestro per fare da tramite fra i Gran Priori e il Gran Maestro, il Luogotenente Gran Maestro o dal il Gran Cancelliere . Deve soprintendere l’andamento regolare dei Priorati assegnatigli. La designazione della sua carica sarà definita a seconda da dei casi.
Art.39
Spetterà al Consiglio Supremo in consultazione con il Convegno dei Priori stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dalla Cancelleria.
Art.40
Il Principe e Gran Maestro, il Luogotenente ed il Gran Maestro possono autorizzare la creazione di Priorati e Commende a seconda delle necessità e delle richieste dell’Ordine. Normalmente un Priorato comprenderà non meno di dieci (10) confratelli sotto la giurisdizione di un Priore; e una Commenda, normalmente, comprenderà non meno di cinque (5) confratelli sotto la giurisdizione di un Commendatore.
Art.41
I Priori sono nominati dal Gran Maestro su proposta del Gran Priore e restano in carica per un periodo di tre (3) anni.
Art.42
Associato al Priore nell’amministrazione del Priorato sarà il Consiglio del Priorato, costituito dagli Ufficiali del Priorato e da tali altri membri come può essere stabilito. La riunione del Consiglio del Priorato sarà convocata e condotta in conformità con gli Ordini Permanenti del Consiglio del Priorato.
Art.43
Il Priore è di diritto Presidente del Consiglio del Priorato.
Art.44
Un Priore può essere elevato al grado di Gran Priore e con Decreto del Principe Protettore o dal Gran Maestro può essere nominato responsabile dei Priorati.
Art.45
Gli Ufficiali del Priorato saranno:
1. Il Vice-Priore, che deve presiedere e agire in assenza del Priore.
2. Il Primo-Segretario, che sarà responsabile della Segreteria e delle altre questioni d’ufficio.
3. L’Elemosiniere che sarà responsabile delle questioni finanziarie.
4. Il Cerimoniere che sarà responsabile di tutte le cerimonie e di tutte le questioni relative alle insegne e uniformi dell’Ordine.
5. L’Ospitaliere, che sarà responsabile del servizio ospedaliero.
6. Il Superiore Religioso Capo (di solito un Superiore Religioso da ognuna delle principali confessioni) sarà responsabile delle cerimonie religiose.
Art.46
Gli Ufficiali del Priorato e i membri ordinari del Consiglio del Priorato saranno eletti per un periodo di tre (3) anni. Sono eleggibili per rielezione, ma devono ritirarsi al raggiungimento dei settantacinque (75) anni d’età.
Art.47
Il Priore assieme agli Ufficiali del Priorato deve conservare corrette registrazioni di tutti i loro atti e transazioni e saranno responsabili di preparare i conti annuali relativamente a tutti i soldi ricevuti e sborsati dal Priorato. Queste registrazioni e documenti sono a disposizione del Segretario Generale dell’Ordine
Art.48
Spetterà al Consiglio del Priorato, in consultazione con i membri del Priorato, stabilire le opere di carità che devono essere intraprese dal Priorato.
Art.49
Le Commende possono essere costituite per rispondere alle necessità dei membri entro una zona definita di un Priorato esistente, in tal caso la nomina del Commendatore spetta al Priore che ha giurisdizione, soggetta alla conferma del Principe e Gran Maestro, del Luogotenente o del Gran Maestro .
I membri in Gremio religionis
Art.50
I Postulanti, che per motivi di residenza, politici o di altro tipo, non sono assegnati a un Priorato o ad una Commenda, sono accolti in Gremio Religionis e dipendono direttamente dalla Gran Cancelleria.
La disciplina dei membri
Art.51
E’ istituito il Gran Giurì dell’Ordine con funzione disciplinare nei confronti di tutti gli appartenenti all’Ordine, eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 11.
Il Gran Giurì dovrà giudicare i membri, le cui azioni, contegno o comportamento sono disdicevoli per la dignità dell’Ordine o incompatibili con il loro status cavalleresco o religioso.
Il funzionamento del Gran Giurì è regolato con decreto emanato dal Principe Protettore
Con decreto, per gravi casi particolari, un membro può essere rimosso dalla sua carica ed espulso.
Art.52
Questa Costituzione è promulgata da Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel e annulla e sostituisce la precedente.
Sua Altezza Reale il Principe Protettore, Capo di Nome e d’Arme ereditario Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci dei Principi d’Emmanuel.