• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

Order of Malta OSJ

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem

  • Home
  • STORIA
    • COSTITUZIONE
    • I GRAN MAESTRI
    • IL GRAN MAESTRO
  • GOVERNO
  • MISSION
  • EVENTI
    • PROGETTO PORGI UN SORRISO
    • NEWS
    • UFFICIO STAMPA
    • EVENTI CON GALLERY
  • ORDINI DINASTICI
  • CONTATTI
    • SEDE MAGISTRALE
    • DOMANDA DI AMMISSIONE
  • PUBBLICAZIONI
  • FAQ

IL GRAN MAESTRO

Il Gran Maestro del Sovrano Ordine OSJ è il Capo di Nome e d’Arme della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna nella persona di S. A. R. il Principe Reale Don Thorbjorn Paternò Castello Guttadauro di Valencia d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e d’Emmanuel.

Nato nel 1976 a Monldal in Svezia, all’età di 31 anni è diventato Gran Maestro del Sovrano Ordine OSJ, la successione è stata voluta dal padre il Principe Reale Don Roberto II accettata dal fratello primo genito il Principe Reale Don Francesco I già Capo della Real Casa d’Aragona.

Il lettore non superficiale si chiederà come mai in tra le linee della Casa Reale ci siano due Principi pretendenti e Capi di due diverse Case Reali.

Gia una volta tra tutte le linee della Casa Paternò, è stata scelta una linea cadetta e segnatamente quella Paternò Castello e Guttadauro, Principi d’Emmanuel.

Ricordiamo che la scelta venne fatta mediante un’actio familiare in Palermo il 14.6.1853, alla quale intervennero tutti i Capi dei vari rami Paternò e sono noti i precedenti per cui una famiglia principesca o reale, regola autonomamente le proprie leggi di successione.

Nel Patto di Famiglia, steso per rogito del notaio Gioacchino Accardi, è detto che Don Mario fu scelto come rappresentante delle regali pretensioni della Casa, perché era “il solo in cui il sangue reale aragonese circolava due volte”: come Paternò e come Guttadauro. A chi per superficialità obiettasse che la trasmissione delle pretensioni aragonesi avvenne, come quella del titolo di Principe d’Emmanuel, per linea femminile, va precisato che in Aragona non vigeva la Legge Salica, per cui essa si effettuava anche per linea femminile, e lo stesso vale per la Sicilia (Gt Galuppi, Stato presente della Nobiltà messinese, Milano 1881, p. 1-23) come si evince dalle Costituzioni in aliquibus del re Federico II, che ammette la successione per linea femminile (Costitutiones Regni Siciliae, liber. 3 tit 26). Che nel Regno delle Due Sicilie vigesse la Legge Salica è indiscutibile in linea generale, ma per ciò che riguarda la Sicilia, l’applicazione della Legge Salica, era soggetta a tradizionali limitazioni, anche sotto la dinastia borbonica.. La controprova e data dal parere espresso dalla Real Commissione dei Titoli di Nobiltà (2.2.1860) e dallo stesso decreto di Francesco II delle Due Sicilie(16.9.1860), entrambi favorevoli alla trasmissione per linea femminile del titolo di Principe d’Emmanuel.
Ugualmente il Principe Reale Don Roberto II ha voluto dividere il patrimonio nobiliare, araldico, cavalleresco insito con tutti i più ampi diritti e prerogative a entrambi i suoi figli.

Quattro sentenze riguardanti la dinastia Paternuense hanno confermato la consanguineità con la casa d’Aragona -Maiorca – Sicilia e la legittimità della Fons Honorum.

La prima della pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che ” la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia “;

La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d’Aragona;

La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa ” le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 “.
La quarta, sentenza arbitrale del 05.12.2009 n. 709/09 dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Tribunale Ordinario di Ragusa, ha confermato al Capo della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna la fons honorum con tutte le prerogative annesse e connesse alla Sua qualità di Altezza Reale, con la facoltà di poter concedere Titoli Nobiliari con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini equestri di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro degli ordini non nazionali ai fini della legge del 3 marzo 1951, n. 178.

E’ generalmente ammesso dal diritto nobiliare che il Capo di una dinastia già regnante, conservi jure sanguinis, cioè per diritto ereditario, la facoltà di conferire onori cavallereschi e nobiliari, detta jus honorum (come conferente egli è detto hons honorum, fonte di onori), conserva i suoi diritti sovrani indipendentemente da mutamenti politici e da considerazioni territoriali e tali diritti sono detti “di pretensione”, da cui il termine di Pretendente che indica chi li mantiene e/o esercita e li gode in perpetuo (cfr. Renato de Francesco, La legittimità e Validità in Italia degli Ordini Cavallereschi “non nazionali”, Ed. Ferrari, Roma, p. 10).

La Legge italiana del 1953 ammette l’esistenza di Ordini non nazionali e li distingue da quelli Statuali, come conferiti da altri che non siano privati, enti o associazioni.In particolare ci interessiamo a quelli che hanno come fondatori dei Dinasti, che non siano regnanti: sempre secondo la summenzionata Legge tali Ordini sono legittimamente conferiti e pertanto validi.

L’assenza di un territorio non viene riconosciuta come determinante; il suo possesso è infatti soggetto a vicissitudini politiche, che non influiscono sul diritto e sulla legittimità delle pretensioni. Nel caso del Pretendente, al concetto di popolazione, si sostituisce quello di “sostenitori”: più persone che con mezzi vari sostengono la “causa” del Pretendente. Il contesto internazionale è soggetto a valutazioni politiche ed al relativo “comportamento dichiarativo” dei governi, i quali, in una mutata natura degli Stati (la “volontà popolare” ha sostituito il “diritto divino” dei Sovrani), non riconoscono le “pretensioni” di Case Sovrane già regnanti, se non quando esse rientrano nel perseguimento di ben precisi fini di politica internazionale.

Footer

Invia E-mail
Facebook
fb-share-icon
Twitter
Tweet
Instagram
Privacy & Cookie Policy

Copyright © 2021 Sovereign Order of St. John of Jerusalem - Knights of Malta - OSJ

Ci teniamo alla tua privacy
Usiamo i Cookie sul nostro sito per darti la migliore esperienza di navigazione memorizzando le tue preferenze. Cliccando su "Accetta", ci dai il tuo consenso a usare tutti i cookie memorizzati su questo sito.
ImpostazioniAccetta
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessario
Sempre attivato

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non necessario

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.